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ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF VOLONTARI  DELEGAZIONE DI MATHI - TORINO

    

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
(Ente Morale D.P.R. 18 -12 - 1972 n° 1160)
STATUTO 
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Modifiche approvate con D.P.R. del 7/8/90
La pubblicazione e la diffusione del presente Statuto avviene in concomitanza con l'approvazione delle modifiche volute dall'Assemblea dei Delegati in occasione del XV Congresso Nazionale e che hanno permesso l'stituzione di nuovi Organi Sociali con funzioni particolari per le accresciute esigenze associative. Peraltro un lento ma costante sviluppo dei compiti rappresentativi ha prodotto un sempre maggiore impegno dei componenti denotando un tangibile riconoscimento al ruolo che l’Associazione riveste nel campo del volontariato nazionale. A questi l’augurio di una definitiva affermazione nella realtà sociale con appropriati strumenti legislativi atti a rappresentarlo istituzionalmente, all'Associazione Nazionale la soddisfazione di consolidare la posizione di prestigio nel panorama del volontariato d'emergenza e di protezione civile. 
Torino 1Dicembre 1990 II Presidente Nazionale Cav. Uff. Gronchi Gino

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Il Presidente della Repubblica
VISTA la domanda in data 15 giugno 1970 con cui il Geom. Paolo De Paoli, nella sua qualità di Presidente dell'«Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Discontinui», costituita con atto pubblico in data 10 gennaio 1970, Rep. n. 12611, a rogito del Dott. Giovanni Caire, notaio in Casal Monferrato (Alessandria), ed avente sede in Casal Monferrato, chiede che la stessa sia eretta in ente morale; 
VISTO lo statuto dell'Associazione, composto di 23 articoli, quale risulta dall'allegato A al suscitato atto costitutivo, nonché dagli atti pubblici 30 aprile 1971, Rep.n. 18981, 14 aprile 1972, Rep. n. 22412 e 30 settembre 1972, Rep. n. 24109, a rogito del predetto notaio Dott. Giovanni Caire; 
VISTI gli atti tutti esibiti a corredo della domanda; 
UDITO il parere del Consiglio di Stato; 
VISTO l’art. 12 del Codice Civile; 
SULLA proposta del Ministro, Segretario di Stato per gli Affari dell'lnterno; 
Art. 1—L'«Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Discontinui », con sede a Casal Monferrato (Alessandria), è eretta in ente morale. 
DECRETA
Art. 2—E' approvato lo statuto dell'Associazione suddetta, quale risulta dagli atti pubblici sopra menzionati in data 10 gennaio 1970, 30 aprile 1971, 14 aprile 1972 e 30 settembre 1972, rispettivamente ai numeri di Rep. 12611,18981, 22412 e 24109, che, annessi al presente decreto, saranno vistati dal Ministro proponente. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1972. 
Registrato alla Corte dei Conti, il 17 Maggio 1973 Atti di Governo, Reg. 258 foglio 46 
f.to G. LEONE f.to M. RUMOR 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1972, n.1160. Elezione in ente morale della « Associazione nazionale Vigili del Fuoco Volontari Discontinui", con sede in Casale Monferrato. N.1160. Decreto del Presidente della Repubblica 18 Dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l’Interno, l’”Associazione nazionale vigili del fuoco volontari discontinui”, con sede in Casal Monferrato (Alessandria) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Visto, il Guardasigilli: GONELLA. Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 maggio 1973 Atti di Governo, registro n.258. foglio n.46. - VALENTINI. 
Il Presidente della Repubblica 
VISTA l'istanza in data 7 luglio 1989 con la quale il signor Gino Gronchi, presidente dell’”Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Discontinui", con sede in Casale Monferrato (Alessandria), eretta in ente morale con D.P.R. 18 dicembre 1972 n.1160, chiede che vengano approvate le modifiche apportate agli artt.1,7,14,15,18 e 20 dello statuto dell'ente con delibera dell'Assemblea nazionale dei soci del 24 giugno 1989; 
VISTO l’estratto autentico del verbale relativo alla predetta deliberazione redatto dal notaio dott. Salvatore D'Avino con rogito in data 24 giugno 1989: 
VISTO il nuovo statuto dell'ente risultante dalle predette modifiche, composto di 23 articoli, il cui testo integrale è riportato nell’estratto autentico del verbale - relativo alla citata delibera dell'Assemblea nazionale dei soci in data 24 giugno 1989 - redatto in pari data dal notaio dott. Salvatore D'Avino con numero di repertorio 66847/2559; 
VISTI gli atti tutti esibiti a corredo dell'istanza; 
UDITO il parere del Consiglio di Stato; 
VISTO l'art. 16 del codice civile; 
SU proposta del Ministro dell'lnterno; 
DECRETA
Sono approvate le modifiche agli artt.1, 7, 14, 15, 18 e 20, dello statuto dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari Discontinui, con sede in Casale Monferrato, disposte con delibera delI’Assemblea nazionale dei soci in data 24 giugno 1989. L’estratto autentico del verbale relativo alla predetta deliberazione, redatto dal notaio Salvatore D'Avino con rogito in data 24 giugno 1989, annesso al presente decreto, sarà vistato dal Ministro proponente. II predetto decreto sarà sottoposto alla Corte dei Conti per la registrazione. Dato a Roma, addì 6 aprile 1990 

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STATUTO
(con le modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria in occasione del XVI Congresso a Corbetta (Mi)) 
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Titolo I - ORDINAMENTO E COMPITI
Art. 1- DENOMINAZIONE - SEDE - STRUTTURA - DURATA 
È costituita Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Discontinui con sede in Casule Monferrato ed articolata in sezioni per svolgere attività in tutta Italia. L'associazione durerà sino a che non verrà deliberato lo scioglimento dell’assemblea straordinaria o dalla Autorità Governativa. L'associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari discontinui più brevemente verrà indicata come "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari". 
Art. 2 - SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE 
Gli scopi della Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari sono: 
a) promuovere un effettivo legame tra tutti i Vigili del Fuoco Volontari d'Italia; 
b) mantenere attraverso apposite manifestazioni vivo lo spirito di Corpo tra i W. F. in servizio e quelli in congedo; 
c) promuovere ogni studio, dibattito che possa riflettere od interessare direttamente od indirettamente la categoria; 
d) creare un movimento di pubblica opinione a favore della categoria; 
e) svolgere compiti di mutua assistenza a favore degli iscritti; f) rendersi interprete presso le Autorità competenti delle necessità degli iscritti; g) compiere ogni altro atto che possa comunque facilitare o favorire il raggiungimento degli scopi dell’associazione. L’associazione è priva di qualunque carattere politico e comunque non potrà mai svolgere o aderire a manifestazioni con tale carattere. 
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Titolo II- DEGLI ASSOCIATI
Art. 3 - ISCRIZIONI 
Condizione per iscrizione è l’appartenenza o l'aver appartenuto alla categoria dei Vigili del Fuoco Volontari. Tale condizione è operativa solo per i soci ordinari. L'iscrizione implica accettazione del presente Statuto ed il dovere di pagare la quota associativa. 
Art. 4 - CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI 
Accanto alla categoria dei Soci ordinari sono previste le categorie dei Soci vitalizi, benemeriti, sostenitori. Le quote di iscrizione e le condizioni relative Verranno stabilite ogni triennio dal Consiglio Nazionale ai sensi del successivo art. 15b. 
Art. 5 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI 
I Soci potranno esplicare i propri diritti esclusivamente attraverso le Assemblee sezionali ed esercitare il controllo finanziario esclusivamente attraverso il Collegio dei revisori da essi eletto. Sono escluse sotto ogni profilo ragioni economiche degli associati 
Art. 6 - CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI 
La qualità di associato si perde con la cancellazione d'ufficio a seguito del mancato pagamento delle quote associative, ed altresì per effetto di dimissioni. L'assemblea generale, per accertanti gravi motivi, può deliberare l'esclusione di un associato 
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Titolo III - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 7 - ORGANI NAZIONALI DELLA ASSOCIAZIONE 
1) L'Assemblea Generale 
2) Il Consiglio Nazionale 
3) Il Presidente ed i due Vice Presidenti Nazionali 
4) Il Segretario Generale 
5) Il Collegio dei Revisori 
6) Il Comitato Esecutivo di Presidenza 
7) Il Collegio Nazionale dei Probiviri 
Art. 8 - ASSEMBLEA GENERALE - COMPITI E POTERE 
L'Assemblea generale è composta dai delegati delle varie sezioni eletti dalle singole assemblee sezionali in ragione di uno ogni 20 o frazione di 20 associasti. Ogni delegato dispone di tanti voti quanti sono gli associati che rappresenta in regola col pagamento delle quote. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Nazionale. L'Assemblea generale esprime la volontà sovrana dell’associazione. L'Assemblea generale può essere Convocata in qualsiasi momento in via straordinaria per deliberare su eventuali modifiche statutarie. 
Art. 9 - CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA GENERALE 
L'assemblea generale ordinaria è Convocata presso la sede della Associazione od in altro luogo designato dal Presidente Nazionale, sentito il parere del Consiglio nazionale. L'Assemblea generale straordinaria è Convocata su delibera del Consiglio nazionale del presidente o da chi altro fosse designato del Consiglio stesso. La convocazione sia in via ordinaria che in via straordinaria si effettua mediante lettera raccomandata con R. R. , inviata a tutti i Presidenti di sezione almeno quindici giorni avanti la data stabilita contenente tutte le indicazioni necessarie e le enunciazioni dell'ordine del giorno. 
Art, 10 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA GENERALE - EVENTUALE 2° CONVOCAZIONE 
L'Assemblea generale per essere valida in prima convocazione dovrà rappresentare più della metà degli iscritti. La seconda convocazione dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima e sarà valida qualunque sia il numero degli associati. 
Art. 11 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA 
L'Assemblea generete è presieduta da un presidente nominato dall’Assemblea stessa fra i soci ordinari. 
Art. 12 - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA GENERALE 
Segretario dell'Assemblea Ordinaria è il Segretario Generale dell'associazione, mentre per le Assemblee straordinarie le funzioni di Segretario saranno assunte da un notaio. 
Art. 13 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA 
Di quanto deciso dall'Assemblea verrà redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che ne curerà la trascrizione nell'apposito registro a norma di legge. Tale registro, unitamente a quello dei Soci, sarà sempre visibile da parte di tutti i Soci. 
Art. 14 - CONSIGLIO NAZIONALE 
Il Consiglio nazionale è composto da n. 15 membri eletti per un triennio dall’Assemblea generale. II Consiglio nazionale per la cooptazione eleggerà nel suo ambito un presidente e due vice presidenti che dureranno in carica per identico periodo di tempo. II Consiglio nazionale verrà convocato dal presidente o da uno dei due vice presidenti o da almeno tre dei suoi membri a mezzo lettera raccomandata con R.R., spedita almeno 15 gg. prima del giorno fissato per adunanza con tutte le indicazioni necessarie e con l’enunciazione dell'Ordine del Giorno. Per le validità delle riunioni del Consiglio Nazionale occorrerà la presenza di almeno 8 membri del Consiglio stesso. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza ed in Corso di parità prevarrà il voto del Presidente. II Consiglio Nazionale delibera su tutte le questioni ad esso sottoposte, escluse quelle riservate dallo Statuto o dalla legge alla Assemblea, ed in particolare: 
a) nomina per un triennio del Segretario Generale che potrà anche essere scelto tra i componenti del Consiglio stesso; 
b) delibera sulle modalità di iscrizione, misura della quota associativa; 
c) delibera sull'accettazione di eredità, lasciti, liberalità in genere, sulla richiesta di contributi, sugli investimenti e sulla radiazione di Soci, sulle liti attive e passive e su ogni altra iniziativa di rilievo sul piano nazionale; delibera sull'attribuzione di cariche onorifiche a coloro i quali abbiano svolto con dedizione, attività e promozione nel ruolo associativo, sulla nomina dei componenti di Commissioni che potranno essere individuati anche esternamente al Consiglio Nazionale fra coloro che possiedono specifiche competenze tecniche; 
d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea straordinaria suggerendo eventuali modifiche statutarie; 
e) delibera circa gli eventuali impegni da assumersi dalla Associazione, assumendo ogni necessario potere negoziabile; 
f) dispone ed approva i conti economici da presentare alla Assemblea generale; 
g) ratifica la Costituzione delle Sezioni ed approva i relativi conti economici delle Sezioni stesse. 
Art. 15 - PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA 
Al Presidente ed ai Vice Presidenti, in caso di impedimento ed assenza del Presidente, compete la rappresentanza dell’Associazione. Al Presidente o ai Vice Presidenti sono altresì conferiti disgiuntamente tutti i poteri che non siano espressamente riservati alla Assemblea ed al Consiglio Nazionale. 
Art. 15 bis - COMITATO ESECUTIVO Dl PRESIDENZA 
È costituito il Comitato Esecutivo di Presidenza composto dal Presidente Nazionale, dai due Vice Presidenti Nazionali, dal Segretario Generale e da due Consiglieri Nazionali eletti dal Consiglio nazionale. II Comitato Esecutivo di Presidenza svolge i seguenti compiti: 
a) predispone la relazione sull'attività dell'anno trascorso ed il programma per l'anno nuovo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale; 
b) adotta, in caso d'urgenza o necessità, i provvedimenti del Consiglio Nazionale, salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella prima riunione utile. 
II Comitato Esecutivo di Presidenza è Convocato dal Presidente Nazionale con lettera raccomandata o telegramma, recante Sordine del giorno, inviata ai componenti almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione stessa. II Comitato Esecutivo di Presidenza adotta le proprie deliberazioni con lo stesso metodo di voto previsto per il Consiglio Nazionale. Delle riunioni del Comitato Esecutivo di Presidenza deve essere redatto Verbale sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale. 
Art. 16 - DECADENZA - SOSTITUZIONE 
I membri del Consiglio Nazionale che per tre volte consecutivamente non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica. Tale decadenza può essere fatta valere esclusivamente dal Consiglio con voto unanime e palese degli intervenuti. In tale caso, come quello di dimissioni o di morte, o di assoluto e permanente impedimento, il Consiglio Nazionale provvederà alla sostituzione mediante nomina diretta di altro consigliere designato dalla sezione cui apparteneva, e venuto meno. I membri così eletti dureranno in carica sino alla scadenza del Consiglio. 
Art. 17-SEGRETARIO GENERALE 
Il Segretario Generale curerà Pattuizione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e delle disposizioni impartite dal Presidente, Vice Presidenti, nell'ambito della loro rispettiva competenza. II Segretario generale curerà altresì ogni altro adempimento, quali la tenuta dei libri dell’associazione e lo svolgimento di ogni altra pratica amministrativa e burocratica. 
Art. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
II Collegio dei revisori dei Conti è composto da n.3 membri effettivi più 2 supplenti nominati dall’Assemblea e dureranno in corica per un triennio. 
Art. 18 bis- COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI 
È istituito il Collegio Nazionale dei Probiviri composto di tre membri più due supplenti eletti dall’Assemblea generale. II Collegio Nazionale dei Probiviri dura in carica tre anni ed elegge tra i propri componenti un Presidente. II Collegio dei Probiviri: 
a) delibera sui ricorsi degli iscritti su provvedimenti adottati nei loro confronti dal Consiglio nazionale; 
b) delibera sulle controversie rimesse al suo giudizio. 
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Titolo IV - DELLE SEZIONI
Art. 19 - COSTITUZIONE DELLE SEZIONI 
Le Sezioni saranno formate con adesione dei Soci; la loro costituzione dovrà essere promossa mediante apposita richiesta contenente la firma autografa dei soci e successivamente fatta pervenire al Consiglio Nazionale che ne ratificherà la costituzione. Le Sezioni dovranno essere costituite su base provinciale. Tuttavia potranno essere costituite sezioni in città o paesi non capoluogo di provincia qualora il numero degli iscritti e l'ubicazione sia tale da giustificarne la costituzione. 
Art. 20 - GOVERNO DELLE SEZIONI 
Le Sezioni godranno del principio di autonomia finanziaria ed amministrativa. Tuttavia dovranno uniformarsi alle direttive del Consiglio Nazionale ed inoltre essendo prive di personalità giuridica non potranno compiere atti di straordinaria amministrazione quali acquisto o l'alienazione di immobili. Sono organi delle sezioni 
1) L'assemblea sezionale degli iscritti; 
2) il Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di undici membri di cui uno funge da Presidente; 
3) il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dalla maggioranza semplice dei suoi membri. 
L'assemblea sezionale degli iscritti deve essere Convocata nella sede della sezione o in altro luogo designato dal Presidente. II Presidente della Sezione provvederà alla convocazione dell'Assemblea mediante lettera diretta a tutti i Soci della sezione aventi diritto di partecipazione, almeno 10 giorni prima della data stabilita, contenente tutte le indicazioni necessarie e l’enunciazione dell'ordine del giorno. L'assemblea sezionale per essere valida in prima convocazione dovrà rappresentare più della metà degli iscritti. La seconda convocazione dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'ordine del giorno deve contenere specificatamente Sordine degli argomenti da trattare. Spetta all'assemblea della sezione di deliberare relativamente a: 
1) nomina del consiglio direttivo e del presidente; 
2) nomina del collegio dei revisori dei conti; 
3) relazione della gestione finanziaria della gestione; 
4) ogni altro argomento che venga sottoposto all'esame. Le deliberazioni relative alle nomine, qualora non avvengano per acclamazione, dovranno avvenire a scrutinio segreto. II consiglio direttivo ed i revisori dei conti nominati dall’assemblea rimarranno in carica tre anni. Tuttavia, alla scadenza dei mandato, i comparenti rimarranno in carica sino alla nomina dei successori. Spetta al consiglio direttivo: 
a) la nomina del segretario che può essere scelto nell'ambito dei suoi membri; 
b) amministrazione sezionate con esclusione di atti dispositivi del patrimonio, nonché la redazione della relazione annuale. 
II consiglio direttivo è presieduto dal presidente della sezione che provvede altresì alla sua convocazione. In Corso di impedimento o di assenza del Presidente, in sua vece a tale incombente dovrà provvedere il membro più anziano di età. II Consiglio direttivo può validamente deliberare purché siano presenti tre dei suoi membri. In sede di costituzione delle sezioni, I'assemblea dovrà essere Convocata da un Commissario speciale nominato dal Presidente nazionale. Le funzioni di tale Commissario si esauriscono con la nomina del consiglio e del presidente. II collegio dei revisori dei conti dovrà redigere una propria relazione relativa alla gestione finanziaria della sezione. I membri del collegio dei revisori potranno intervenire ad ogni riunione del consiglio direttivo della sezione. Si applicano agli organi sezionai tutte le norme relative agli organi centrali in quanto non incompatibili. 
Art. 21 - COMMISSARIO DELLE SEZIONI 
Qualora in una Sezione si verifichino inosservanze delle norme statutarie ed altre irregolarità, ovvero si manifestino inconvenienti, il Presidente, assunte le precise informazioni del caso, riferisce al Consiglio nazionale che potrà sciogliere il Consiglio e nominare un Commissario che reggerà la Sezione DisL3273.htm sino al ristabilimento della normalità. 
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Titolo V - MEZZI FINANZIARI
Art. 22 - PROVENTI 
I proventi delle sezioni sono costituiti dalle quote associative nonché da eventuali contributi. Ogni associato che non si dimetta entro il mese di novembre è tenuto a versare la quota associativa annua a favore del l 'Associazione. La quota, parte dei contributi riscossi da ogni sezione, sarà utilizzata per il proprio funzionamento e per il raggiungimento delle finalità sociali. I Consigli Direttivi renderanno conto della utilizzazione di tali fondi con relazione finanziaria da approvarsi dalla Assemblea Sezionale in seduta ordinaria. Detta relazione dovrà essere fatta pervenire alla Segreteria Generale almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la Assemblea Ordinaria, per essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Nazionale. 
Art. 23- PATRIMONIO 
II patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti. Tutte le deliberazioni relative al patrimonio sezionale delI'associazione saranno di competenza rispettivamente del consiglio nozionale e del consiglio direttivo della sezione interessata fatta eccezione per le deliberazioni relative agli acquisti ed alle alienazioni dei beni immobili la cui competenza è riservata al consiglio nazionale, ai sensi dell'art. 20 primo comma dello statuto. La perdita della qualifica di Socio implica la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale. Qualora, a seguito della perdita della qualità di Socio, sorgesse una qualsiasi controversia, su di essa giudicherà inappellabilmente come arbitro ed amichevole compositore e senza formalità procedurali un arbitro nominato di volta in volta dal Presidente del tribunale dove ha sede Associazione. I beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, in caso di scioglimento dell'Associazione stessa, verranno devoluti agli orfani minorenni dei Vigili del Fuoco. 

 

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      Aggiornato il: 03 gennaio 2005